- Statuto dell'Associazione I SENSI DELLA TERRA
-
ART.1 DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata Associazione I SENSI DELLA TERRA.
Art.2 SCOPI
Le persone che si uniscono nell'Associazione:
-vogliono consapevolmente esplorare e realizzare le loro potenzialità fisiche e psichiche, biologiche e culturali, individuali e sociali , in modo da permettere e tutelare le possibilità di analoga realizzazione della generazione presente e di quelle future ;
- riconoscono che il resto della specie umana e della natura possono essere , a seconda delle circostanze , di aiuto o di ostacolo per la suddetta realizzazione;
-ritengono che i maggiori ostacoli a tale realizzazione attualmente siano :
le differenze materiali e culturali fra gli umani ; differenze determinate da condizioni storiche ed intenzionalmente mantenute da coloro che hanno più possibilità ;
le diminuzioni della biodiversità e della etnodiversità ;
il superamento della capacità di carico del pianeta – dovuto alle modalità di utilizzazione delle risorse naturali , all’inquinamento ambientale ed all’aumento della popolazione ;
- ritengono di poter trovare nell'Associazione altre persone con cui agire per meglio superare quelle condizioni che sono espressione individuale di condizioni limitanti più generali, esistenti all'interno della specie umana e del resto della natura - .
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, l'Associazione si prefigge di promuovere, organizzare e coordinare:
-attivita' finalizzate alla diffusione di modelli alimentari più salutari dal punto di vista della sostenibilita' ambientale, delle quantita' consumate e delle compatibilita' fra gli alimenti;
-produzioni agricole biologiche e allevamento di animali secondo metodi tradizionali tipo brado o con uso di mangimi naturali;
-attivita' di raccolta, conservazione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli e d'allevamento;
-attivita' di recupero e manutenzione dell'ambiente urbano e rurale;
-attivita' di recupero, riutilizzo e gestione di spazi di possibile interesse collettivo;
-attivita' legate al turismo ecologico (escursionismo e agriturismo) anche attraverso l'organizzazione di forme di ospitalita' fra i Soci;
-attività di formazione e riqualificazione nell'ambito dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'edilizia, dell'artigianato e dei servizi;
·cooperative e consorzi di lavoratori nei seguenti settori: produzioni agricole biologiche, allevamento, recupero edilizio, agriturismo, artigianato e servizi;
·L'utilizzo di tecniche di approvvigionamento energetico da fonti pulite e rinnovabili;
·attività finalizzate alla diffusione di conoscenze e tecniche relative alla prevenzione delle malattie, alla salute ed alla cura della persona;
-manifestazioni ed attivita' artistiche e culturali, anche in rapporto con le istituzioni competenti, finalizzate alla conoscenza e alla difesa del territorio e delle tradizioni locali;
-interventi indirizzati alla valorizzazione e alla tutela degli ambienti naturali caratteristici, delle varieta' animali e vegetali, delle opere d'arte, di strutture urbanistiche, zone rurali e siti archeologici;
-studi, corsi, seminari, convegni, su argomenti di carattere culturale, sociale, politico, tecnico-scientifico, ambientale e sportivo dilettantistico;
-attivita' editoriali inerenti le materie di interesse sociale (esclusa la pubblicazione di quotidiani);
-fiere e mercati per la diffusione e la vendita di prodotti alimentari ed artigianali;
-attivita' ricreative di natura culturale, conviviale e ludica.
Sempre per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potra' compiere, in Italia ed all'Estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterra' opportune, stabilire rapporti con altre Associazioni, istituire presso le proprie sedi servizi per il ristoro ed il soggiorno temporaneo dei soci nel rispetto della normativa vigente.
Art.3 ORGANI
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il VicePresidente.
Art.4 SOCI
Sono Soci dell'Associazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e
quelli che richiedono di aderire e la cui domanda non e' respinta dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo senza riserve. L'ammissione decorre dalla data di rilascio della tessera sociale, salvo il diritto del Consiglio Direttivo di revocarla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. E' espressamente esclusa
ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentale a termine. I minori di diciotto anni possono assumere la qualifica di Socio ma non hanno il diritto di voto nelle assemblee. Tutti i Soci maggiorenni hanno i medesimi diritti di voto singolo nelle assemblee ed in particolare per le modifiche di statuto, regolamenti ed elezioni degli organi dirigenti dell'Associazione Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potra' presentare ricorso, sul quale si pronuncera' in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art.5
La qualifica di Socio si perde per: dimissioni, che devono essere presentateper iscritto al Consiglio Direttivo; mancato pagamento della quota sociale; espulsione o radiazione; decesso.
Art.6 QUOTA SOCIALE
Il Socio e' tenuto al pagamento della quota sociale annuale che e' fissata dall'Assemblea. La quota sociale non e' ripetibile in caso di perdita della qualifica di Socio; inoltre la quota sociale non è rivalutabile e non è trasmissibile, se non per causa di morte.
Art.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a:
- partecipare alle attivita' ed alle assemblee dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione;
- utilizzare i beni mobili ed immobili e consultare gli atti e i documenti dell'Associazione in conformita' ai Regolamenti affissi nei locali della sede sociale;
- assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I Soci hanno il dovere di:
- rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti;
- osservare le delibere degli Organi sociali.
Art.8 ASSEMBLEA
L'Assemblea e' costituita dai Soci dell'Associazione. E' convocata dal
Consiglio Direttivo mediante avviso affisso 15 giorni prima nei locali della sede sociale, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. In mancanza di tali formalita' l'Assemblea e' regolarmente costituita quando sia presente la totalita' dei Soci. Nell'Assemblea non e' ammessa la delega.
Art.9 CONVOCAZIONE
L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea e' valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti tranne che riguardo allo scioglimento. In caso di parità vale doppio il voto del Presidente.
Art.10 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria due volte all'anno: in marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente; in ottobre per approvare, per l'anno successivo, il programma delle attivita' necessario al conseguimento degli scopi sociali ed il relativo bilancio preventivo, eleggere gli Organi dell'Associazione e stabilire la quota sociale.
Inoltre l'Assemblea Ordinaria approva o respinge i regolamenti che le sono sottoposti dal Consiglio Direttivo e le proposte di modifica dello Statuto.
Art.11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo
reputa necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea dovra' aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea dei Soci ed e' formato da 3 membri tra cui il Presidente e il VicePresidente. Si riunisce ordinariamente una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessita' di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano
richiesta il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri.
Art.13
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
membri tra cui il Presidente o il VicePresidente; le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Durante le votazioni non è consentito astenersi.
Art.14
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- deliberare circa le domande di ammissione e le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre il programma delle attivita' da sottoporre all'Assemblea, i bilanci preventivi e consuntivi ed i Regolamenti;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attivita' sociali;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita' ed urgenza;
- determinare e coordinare l'attuazione del programma, autorizzando le spese relative;
- stabilire rapporti con Enti ed altre Associazioni.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre provvedere entro 30 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotare ciascun Organo dell'Associazione di un apposito Regolamento che determini le modalita' di funzionamento dell'Organo stesso.
Art.15 PRESIDENTE
Il Presidente e' eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti.Il Presidente ha i seguenti compiti: presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; ha la firma come rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'amministrazione dell'Associazione, provvede alla tenuta dei registri, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
in caso di necessita' e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art.16 VICEPRESIDENTE
Il VicePresidente e' eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti.
Il VicePresidente ha i seguenti compiti: redigere negli appositi libri i verbali delle Assemblee e del Consigli Direttivo; tenere ed aggiornare l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell'Associazione; occuparsi della normale corrispondenza; sovrintendere al personale.
In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, il VicePresidente ne assume le funzioni e ne svolge i compiti.
Art.17
Le cariche sociali hanno durata triennale, tranne per quanto previsto
dall'art.23, e possono essere riconfermate.
In nessun Organo è permesso il voto segreto.
Art.18 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da: i beni mobili ed immobilli di
proprieta' della stessa; le eccedenze degli esercizi annuali; erogazioni, donazioni e lasciti; partecipazioni societarie, fondo di riserva.
E' fatto divieto di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.
Art.19 RISORSE
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attivita', servizi, iniziative e progetti;
- i contributi di Organismi Internazionali, Pubblici e dei privati.
Art.20 ESERCIZIO SOCIALE E FONDO DI RISERVA
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovra' prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di
riserva. L'utilizzo del fondo di riserva e' vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario per ciascun esercizio sociale.
Art.21 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
La durata dell'Associazione e' legata alla volonta' dei Soci. Lo scioglimento puo' essere deciso solo da un'Assemblea appositamente convocata in cui la decisione sia presa all'unanimita'.
L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passivita', ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalita' analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nominando uno o piu' liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.
Art.22
Per quanto non previsto dallo Statuto e dai Regolamenti decide l'Assemblea ai sensi delle vigenti leggi.
Art.23 NORMA TRANSITORIA
L'Associazione e' da ritenersi costituita all'atto della firma del presente Statuto da parte dei promotori. Gli stessi eleggeranno al momento della costituzione formale dell'Associazione il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il VicePresidente, che resteranno in carica fino all'Assemblea ordinaria che si terra' nell'ottobre del 1999.
In tale occasione si procedera' ad una nuova elezione degli Organi sociali.
|